“CONSTITUTUM MONTIS PINZUTULI” 1261/2021
Constitutum Communis Montis Pinzutuli
(Monticello Amiata- secolo XIII)
tratto dal volume “Studi su Amiata e Maremma “ di Ildebrando Imberciadori
Di Monticello, paese dell’Amiata occidentale, sottoposto alla giurisdizione del Monastero benedettino-cistercense dell’Abbadia S. Salvatore, si trova segnalato, solo il Costituto del 1551: cioè, il terzo ed ultimo di questo comune rurale; il secondo, per analogia con gli Statuti di molti altri comuni del medesimo territorio, dovette essere della prima metà del ‘400, ma non lo conosciamo; quello che, ora, noi presentiamo, inedito, è il primo, e nacque, con molta probabilità, negli ultimi mesi del 1261: da questo primo costituto si sono sviluppati gli altri due, più ricchi di norme, sistematicamente ordinate e distinte. Sarebbe, quindi, anche il più antico degli statuti rurali, che si conoscono, nel territorio senese-maremmano-amiatino: quello di Montegutolo è del 1280, quello della Rocca di Tintinnano, del 1297.
È l’unico, che si sappia, di quegli statuti che, nel secolo decimo terzo, ebbero i comuni sottoposti alla giurisdizione, intiera o parziale, del grande Monastero amiatino: Castel di Badia, Montelatrone, Monticello, Piancastagnaio e Montenero.
È il Costituto che esprime, con precisa chiarezza, il pensiero politico e giuridico del Monastero, al principio della seconda metà del ‘200, nel colmo della lotta per gli Statuti, energicamente condotta dalle università rurali a lui sottoposte. Montelatrone vuol discutere con l’Abate; Castel di Badia pretende fissare, con distinta e indipendente volontà, le norme del suo diritto; Montepinzutulo-Monticello, invece, si contenta di partecipare, docilmente, alla compilazione del suo primo Costituto, secondi i criteri, di principio e di metodo, dell’Abate sovrano.
È, questo Costituto, tra i moltissimi documenti del prezioso Diplomatico amiatino che ci parlino della vita pubblica e privata del ‘200, il documento più esteso e particolareggiato nel quale si riflettono le condizione spirituali e materiali di un comune rurale dugentesco.
Crediamo, infine, che questo Statuto abbia caratteristiche giuridiche non prive d’interesse naturale.
La data di nascita
Pur troppo, è senza data scritta e bisogna tentar di fissarla per congettura. Forse, nella cartapecora, riempita fino all’ultimo centimetro, non entrarono le ultime formalità; forse, meglio, lo scritto che noi possediamo non è che un primo abbozzo della copia, corretta e completata, poi, nella consueta revisione al principio dell’anno seguente o, forse, lo scritto è mutilo…
Ad ogni modo, possiamo, con ragionevolezza, segnare i termini a quo e ad quem di quest’opera, cominciando ad affermare che lo statuto non può essere nato nei primi decenni del ‘200 perché i primi movimenti, per ottener gli statuti, si avvertono solo verso il 1240, in Castel di Badia: nel paese, cioè, più grosso, avanzato e turbolento, al quale l’Abate già nel luglio 1212 ha fatto concessioni speciali: quelle medesime, in gran parte, che a Montepinzutulo farà solamente un secolo più tardi: nel 1311!
Montepinzutolo è sempre venuto dopo gli altri nel muoversi, nel richiedere e nell’ottenere: è lecito, quindi, credere che se Castel di Badia solo nel 1256 ottiene che l’Abate consenta la redazione di un Costituto comunale, Monticello non l’abbia ottenuto in precedenza.
A prima vista, si potrebbe ritenere che il Costituto fosse anteriore al 1240 perché si chiama: Constitutum Montis Pinzutuli, e noi sappiamo che, proprio nel 1240, il paese fu abbandonato, perché, arso dall’incendio e mal sicuro, non era più abitabile e, da quel giorno, la popolazione dette vita ad un nuovo paese che si chiamò: Monticello. Ma a questo dato non ci possiamo appoggiare: anche in atti pubblici, il paese di Monticello è chiamato, spesso, Montepinzutulo sono al 1293. Quindi, la persistenza del nome antico oltre la nascita del paese nuovo (unita al fatto che nel Costituto si parla di norme edilizie riguardanti paese nuovo) non ci consente di supporre che il Costituto sia del vecchio Montepinzutulo, cioè anteriore al 1240.
D’altra parte è certo che Monticello non ha avuto il suo primo statuto più tardi del 1263 perché, proprio il giorno 15 giugno 1263, l’Abate dichiara espressamente che, nonostante Capitulo Costituti dicti castri, permette una certa vendita d’immobili. Un Costituto, dunque, esisteva già nel giugno 1263.
Noi crediamo che il nostro Statuto sia del 1261 e, precisamente, del novembre- dicembre 1261, per avere osservato Montepinzutulo, proprio negli anni 1260-61, un lavorio inconsueto che sembra preparare l’immediata redazione statutaria. Per esempio, una carta del 4 gennaio 1265 c’informa che il Monastero ha venduto, già da diversi anni, i suoi redditi, in denaro e in natura, al Comune di Montepinzutulo, per cento lire.
Quando, con buona probabilità, può essere avvenuta questa vendita di redditi che il Comune registra nello Statuto sotto il titolo: debito di Comune?
Noi crediamo, non prima del giugno 1261. Difatti, il 9 giugno 1261 il camerario del Monastero, d. Pietro monaco, e il camerario e i cinque consiglieri di Montepinzutulo e 17 massari, per il Comune, eleggono tre massari per <>, e dichiarare da quali il monastero possa esigere il terratico e da quali, no; per dividere e distinguere gli alberi che il Monastero tiene a sue mani da quelli che son tenuti dagli uomini di Montepinzutulo: per compiere, cioè, anche e soprattutto, un’opera di chiarificazione tributaria. Quindi, ci sembra che solamente dopo aver chiarito i reciproci diritti e doveri, il Monastero potesse concordare una somma equa in cambio della sua cessione di diritti al Comune.
E che questa cifra fosse equa lo dimostra il fatto che anche in anni successivi, allo scadere del contratto di vendita, si trova confermata nei rispettivi contratti. Orbene, quest’opera, d’intesa e di sopralluogo, che preparava il contratto di vendita, si portò a termine dopo il 9 giugno 1261.
Che, poi, la nostra congettura, tendente a stringere l’indagine intorno agli anni 1260-65 sia abbastanza ragionevole, dovrebbero dimostrarlo anche altre prove, sia pure, indirette.
Il Costituto ci fa conoscere il nome dei compilatori: d. Pietro, monaco, in rappresentanza del Monastero; Paganuccio di Giovanni, Piero Buonamico, Baroccio di Angelello che rappresentavano il Comune. Un d. Pietro, monaco, s’ incontra, veramente, fin verso il 1290, ma non è detto che sia, in carte diverse, la medesima persona; certo, però, un d. Pietro, monaco, noi lo troviamo frequentemente attivo, e in atti importanti, proprio a Montepinzutulo, nel novembre 1260, nel giugno 1261, e nel gennaio 1265: data la frequenza e la qualità degli atti, parrebbe ch’egli fosse stato incaricato di riordinare le faccende economiche e finanziarie di Montepinzutulo perché, in quel momento, più interessavano il Monastero.
Non sarebbe verosimile che fosse proprio lui a perfezionare l’assestamento generale, con l’opera giuridica del Costituto che tutto poteva coordinare e fermare?
Ancora: il primo dei costitutari di Comune, Paganuccio di Giovanni, noi lo troviamo il 23 luglio 1240, in una deposizione testimoniale, in cui afferma di aver veduto compiere un dato servizio, in Montepinzutulo, da almeno 30 anni.
È lecito ritenere ch’egli nel 1240, fosse già anziano: si sa bene che, per chiarire rapporti di consuetudine, si è soliti chiamare persone d’età molto matura perché più attendibile sia la deposizione.
Il secondo santuario, Piero di Buonamico, lo vediamo comparire nel 1261, tra i massari scelti a definire quell’importante questione d’attribuzione terriera e tributaria, proprio insieme a d. Pietro, monaco, e al primo dei costitutari: Paganuccio di Giovanni: anch’egli, quindi, doveva essere un uomo d’età avanzata, esperto e saggio.
Finalmente, nel febbraio 1263, incontriamo in un atto importante, tutti e tre insieme, Paganuccio, Pietro e Baroccio. Concludendo, non ci sembra arbitrario rilevare come questi siano gli anni in cui d. Pietro, monaco, e quei tre comunisti, anziani e stimati, lavorarono insieme, graditi a d. Pietro e, per lui, all’Abate che li approvava come statutari: suggeriti e stimati dal consiglio, e per lui, dal popolo.
Non è verosimile pensare che il Monastero e il Comune abbiano affidato a queste quattro persone, anziane, che han dato prova di saggezza in atti importanti e recenti, il compito di redigere lo statuto, nel tempo della loro più matura attività.
Tutto il nostro ragionamento poggia su alcuni dati certi e si fiancheggia di molti indizi, che ci sembrano, però non privi di significato. Anche se parte della nostra ipotesi dovesse cadere, potremmo, ancora, ragionevolmente supporre che Monticello ebbe il suo primo Costituto tra la fine del 1261 e quella del 1262: meglio, alla fine del 1261.
Il tempo e la base giuridica degli Statuti Amiatini
Dei comuni sottoposti alla giurisdizione abaziale, quello di Castel di Badia promosse il movimento per la redazione statuaria: sempre il primo a chiedere, prendere, ad avanzare. Già nel luglio 1212 aveva ottenuto dall’Abate il riconoscimento esplicito del <> la volontà dell’Abate e il consenso del Monastero, come doveva, anzi contro la proibizione dell’Abate e <> si era adunata a parlamento ed aveva scelto dodici uomini perché nominassero il potestà, e una commissione di tre membri che invitasse Ranieri di Stefano, cittadino d’Orvieto, ad assumer l’ufficio; aveva eletto, infine statuari che si erano tranquillamente seduti ad condendum statutum.
Così era nato, illegittimo, il primo statuto di Castel di Badia, nel territorio sottoposto, da quasi cinque secoli, alla giurisdizione abaziale.
Ma l’Abate, accese le candele e suonate le campane della chiesa maggiore, impose, in nome del Papa e in nome dell’Imperatore, che non si ricevesse, come potestà quel cittadino orvietano, illegalmente eletto; lanciò la scomunica contro i dodici elettori, contro la commissione dei <>, che si erano recati a comunicar la nomina, contro tutti gli altri che <<S’eran seduti>> a redigere lo Statuto, contro il camarlengo, i balitori, contro tutti gli ufficiali che avevano giurato obbedienza al podestà illegittimo, e gettò l’interdetto contro la popolazione del castello. Questo avveniva il 7 gennaio 1237.
il 29 febbraio dello stesso anno, il potestà, illegalmente eletto, fa suonare la campana e raduna universitatem ad contionem ut fecerent consilium, e tutti insieme, podestà, consiglieri ed uomini promettono all’Abate di non eleggere né rettore o altro ufficiale, di benchè minima giurisdizione, non fare alcun costituto sopra il Comune né eleggere camarlingo, consiglieri, balitori… sine mandato abatis, nè permettere che altre e simili illegalità si compiano contra libertatem Eclessie. In modo distinto dagli altri, i <>, responsabili dell’elezione e dell’invito al podestà e della redazione statutaria, riconoscono e confessano d’aver agito contro dirritto. Allora, l’abate assolve le persone dalla scomunica e il castello, dall’interdetto: egli di questa grave vertenza aveva informato il Papa, ai cui ordini aveva agito, vincendo la battaglia.
Così, apparisce chiaro e deciso l’atteggiamento dell’Abate contro il Comune per difendere i diritti del Monastero e la liberà della Chiesa: in nome del Papa e in nome dell’Imperatore. L’Abazia, come ente politico, d’antica giurisdizione regia e imperiale, è difesa, nei suoi privilegi temporali politici, dall’Imperatore e, come ente religioso, è difesa nei suoi diritti temporali-politici anche dal Papa, in quanto, nel pensiero papale, attentare ai diritti del Monastero equivale attentare alla libertà della Chiesa universale. D’ora in poi, come ha rilevato lo Schneider, particolarmente attiva sarà la difesa del Monastero da parte del Papa: chi tocca il Monastero tocca la Chiesa, come chi offende un membro attenta alla salute del corpo intero.
Il documento giuridico più recente nel quale si era manifestata chiara la volontà papale e il consenso imperiale, in proposito, e sul quale l’abate poggia l’azione anticomunale , è appunto una Decretale di Onorio III indirizzata al vescovo di Bologna: <>, con la data : 5 gennaio 1221.
In questa Decretale, il Papa fa sapere che a Roma, presente l’imperatore Federico, dopo aver posto sulla sua testa il diadema imperiale, previo consiglio dei Padri, ex parte Dei, de auctoritate quoque degli apostoli Pietro e Paolo, e sua, ha dichiarato scomunicati, o passibili di scomunica, gli statuari e gli scrittori degli statuti, i potestà e i consoli, i rettori e i consiglieri dei luoghi dove fossero introdotti o si volessero introdurre statuti e consuetudini contrarie alla libertà della Chiesa.
Questa dichiarazione di volontà papale, ora corroborata dalla presenza dell‘imperatore, era già stata preceduta dall’editto, 24 settembre 1220 e dalla Costituzione, 22 novembre 1220, in cui Federico II aveva proibito statuta Ecclesiasticae liberati praeiudicantia.E poiché eleggere ufficiali di Comune, redigere statuti di Comune senza la volonta dell’Abate, attentare cioè, alla pienezza della giurisdizione monacale è un violare la libertà della Chiesa, il Comune si trova contro Impero e Chiesa.
Con questa chiara pregiudiziale, espressa dal Monastero il 17 novembre 1256, l’abate Pietro consente la redazione dello Statuto per il Comune di Castel di Badia, cui, per la prima volta e per semplice, esplicita concessione, sono ammessi il giudice Ildebrandino e gli statutari, perché, tiene a ripetere l’Abate, concedere statuta spetta al solo Abate.
Avvenne che gli statutari e il consiglio e il popolo, nei rispettivi momenti della loro funzione, fecero ordinazioni statutarie in danno del Monastero ed elessero alcune persone ufficiali del Comune: tra gli altri, il potestà.
L’Abate, quindi, radunato il popolo a parlamento, dichiara nullo e cancellato ogni atto compiuto e torna a proclamare l’assoluta ed esclusiva competenza del Monastero in simile materia. Allora, il vicario del potestà, il quale, non solo, come giurisperito, aveva assistito gli statutari, ma aveva anche diretto l’azione del popolo, domanda, a nome di tutta l’Università, che sia concesso, <>, al popolo di Castel di Badia, d’avere, come potestà, dominum Ugolinum:la medesima persona scelta e nominata, illegalmente, dal popolo. L’abate, rivolto al parlamento: << Petis hanc gratiam a me?>> domanda e poiché, tutti insieme rispondono: <> l’ abate si alza, e prendendo ser Ugolino per pellem, dice ai presenti: << Ad honorem Dei et monasterii sancti Salvatoris, de auctoritate propria et ecclesie sancti Salvatoris, concedo vobis in potestatem dominium Ugolinum, hoc anno, sciliscet a kalendis februariiad kalendas februarii>>.
Poi, dopo aver proclamato, così, e fatto valere in pieno il diritto esclusivo di nomina degli ufficiali, in forza dell’autorità signorile dell’abate e del monastero, dopo aver cancellato gli statuti <>, in forza della volontà ed autorità papale e imperiale, poste sotto la costodia dell’occhio di Dio, l’Abate perfeziona la difesa dei suoi diritti e cerca di prevenirne, più efficacemente, la violazione, formulando e dettando il giuramento che il potestà dovrà a lui prestare, presenti testimoni e il popolo: <>.
La formula di questo giuramento è interessante perché in essa si corregge si fissa la figura di questo potestà: mentre, fino ad ora, egli è apparso come capo del potere giudiziario, sì, ma, ad un certo momento, è anche stato il consulente, non solo legale, ma anche politico, del consiglio e degli statutari, cioè, del popolo, ora, in virtù della nuova formula di giuramento, egli è e deve essere esclusivamente l’esecutore del diritto fissato in norme, il difensore della legalità, imposta dal potere signorile o concordata col popolo: l’esecutore della volontà comunale, risultante dall’esplicazione dei diritti sovrani e popolari, reciprocamente riconosciuta. L’abate mira a troncare la possibilità che l’ufficiale preposto alla delicatissima funzione giudiziaria segua direttive politiche.
Un nuovo documento segna un altro passo verso la chiarificazione e l’ordine nella redazione statutaria. Il 7 gennaio 1260, si viene a sapere che i consiglieri del Comune di Castel di Badia avevano, ancora, eletto statutores ad condenda statuta pro anno futuro e che il giudice, vicario del podestà, a nome del popolo, accompagnato da due testi, aveva invitato l’Abate perché intervenisse ad condendum statutum. Ma il vicario dell’Abate protestò contro l’elezione degli statutari perché compiuta sine licentia et mandato abatis, richiamando alla memoria la famosa Decretale di Onorio papa.
Ora, questo documento ci dice che l’Abate, mentre, in un primo tempo, nel 1256, aveva permesso che si eleggessero statutari ma in via assolutamente eccezionale, essendo di sua esclusiva, insurogabile competenza redigere statuti, in questo secondo momento, nel 1260, protesta non perché si sia osato eleggere statutari di popolo ma perché sono stati eletti senza il suo mandato: ma questo significa riconoscere esplicitamente, da parte dell’abate, il fatale avvento di questa nuova magistratura: egli, ormai, si limita a proibire che l’elezione possa essere arbitrata e unilaterale. Ed infatti, il Costituto di Montepinzutulo-Monticello, redatto, come abbiam cercato di dimostrare, proprio nell’anno seguente, 1261, ci dice chiaramente come il Monastero abbia, ormai, riconosciuta la necessità che statutari di popolo partecipino alla redazione statutaria, purché essi siano eletti, d’accordo e insieme, dall’abate, in rappresentanza del Monastero, e dal consiglio, in rappresentanza del popolo, e siano assistiti da un monaco a ciò delegato, e non dal potestà.
È appunto sulla base della decretale di Onorio III, con criterio e metodo di concordato, che una nuova volontà, nata dall’incontro del volere signorile monacale e di quello comunale, costruisce il Costituto di Montipinzutulo: d. Pietro monaco, rappresenta l’ Abate; Giovanni, Piero e Baroccio, scelti ed eletti dal consiglio e dal monaco, concordi, rappresentano il popolo: Hoc est Constitutum Montis Pinzutuli factum et correctum a donno Petro monacho monasterii Sancti Salvatoris de Montamiato et Paganuccio Iohannis, Piero Buomamichi, et Baroccio Angelelli, constitutariis electis a dicto domno petro et Consilio dicti communis.
È, dunque, questo, il modello di costituto secondo l’ultimo criterio-giuridico a cui è sceso il Monastero. I tempi erano maturi: in venti anni, dal 1240, si è ricostruito un paese, si è cinto di mura, da parte del popolo; si è dato a questo rinnovato Comune un’autonomia amministrativa abbastanza larga, con l’esigere da lui una semplice somma di denaro, contrattata, in cambio di molte imposizioni e servizi; si è proceduto, perciò, ad una chiarificazione territoriale e finanziaria da parte del Monastero e del Comune, in pieno accordo. È, ora, venuto il tempo di fissare, con precisione e chiarezza, le norme secondo cui il rinato Comune possa reggersi, per vivere in pace, nella tranquillità dell’ordine: ecco il Costituto!
La vita di Montepinzutulo: le basi giuridiche ed economiche
I limiti e i caratteri della vita giuridica di questo comune rurale, prima della redazione statutaria, erano stati chiariti, in senso generale, e, in parte, definiti, recentemente: cioè, il 7 agosto 1240, al momento in cui gli abitanti lasciavano il vecchio castello bruciato di Montepinzutulo e si trasferivano in Monticello per dar vita ad un nuovo paese. E, prima di tutto, gli uomini dell’Università di Montepinzutulo, confessandosi, ancora una volta, ad Monasterium plenoiure spectantes avevano riconosciuto e accettato le limitazioni, rigorose e tradizionali, ai propri diritti personali e reali. Nel fatto, però, l’Abate, sensibile alle nuove necessità, non solo aveva acconsentito alla loro domanda di trasferimento ma aveva permesso che le modalità della nuova vita fossero determinate d’accordo con i rappresentanti del popolo. Quindi, l’incontro delle due volontà, che dà vita all’atto del 7 agosto 1240, condiziona e limita il plenum ius: anzi si può dire che, col contratto, 7 agosto, il plenum ius del Monastero viene sostituito da un nuovo ius concordato tra il Monastero e il Comune.
E il console del Comune viene eletto come sindaco e procuratore perché, premessa legiptima solemniter stipulatione, toccati i Vangeli, presenti i testimoni, rogando il notaio, giuri nelle mani dell’Abate d’osservare tutti i patti sicut in contractu continetur, sotto pena di 1000 marche d’argento.
Questo contratto del 1240, limitato e ristretto, dopo una ventina d’anni, è sfociato, ampliandosi, nel constituto-concordato che, come tale, è un pilastro della costruzione comunale. L’altro pilastro è rappresentato dal beneficio iuris tam civilis tam canonici, corretto e completato dal privilegio Costitutionum et Epistolarum divi Driani e dall’ausilio iuris consuetudinarii.
Su queste basi s’innalza la costituzione e si muove la vita giuridica del Comune di Montepinzutulo. Proprio a proposito, con atto 9 giugno 1261, già citato, i limiti dei possessi e i confini del distretto comunale, sono stati distinti e fissati, sì che il Comune può conoscere, con sufficiente chiarezza, il territorio e gli abitanti della sua giurisdizione.
Ad oriente, il confine è segnato dai torrenti Birimacola e Zancona; a tramontana, dalla linea: Pieve di Montenero fosso Cardellato; a ponente, dal fosso Arrigi Seri, per Vallemasce, fino alla piaggia del Matoraio; a mezzogiorno, dalla piaggia del Matoraio, con direzione ad est, fino al capo del torrente Birimacola. In questo territorio, della superficie approssimativa di mille e settecento ettari, abitano diverse centinaia di persone, le più, ammassate nel castello, che possiedono modesti appezzamenti di terreno di varia cultura.
La natura del suolo (calcarea-arenaria) e l’altitudine (dai 900 ai 300 metri) permette coltivazioni diverse: dai castagni agli ulivi, alle querci, alle viti, ai pascoli, ai cereali, e l’allevamento, molto limitato, degli animali domestici: vaccine, somari, qualche cavallo, suini, ovini, pollame, api; ma non tanto fertile è la terra, l’acqua scarsa e piccoli i singoli possessi; i frutti sono appena bastati per i bisogni normali e minimi di questa frugalissima popolazione.
La costituzione comunale
Motori della vita comunale sono: l’abate-sigore, il popolo e il rettore o potestà o console come scrive il 1° art. del Costituto.
Il nome di quest’ufficiale sembrerebbe poter variare indifferentemente: in realtà, le funzioni del rettore non sono più quelle del console. La novità giuridica del Costituto e la sua applicazione hanno avuto esigenze tutte particolari ed il rettore ha sostituito il console.
Nel tempo immediatamente precedente, il console, per solito, veniva eletto come rappresentante del popolo, secondo il bisogno, di volta in volta, dal popolo stesso; poi, potè, con una certa regolarità, esser nominato come generico disciplinatore dell’azione amministratrice, fiancheggiato da un ristretto e variabile numero di persone, consiglieri, o seguito da una provvisoria e numerosa rappresentanza di popolo di cui egli era l’autorizzato interprete. Ma la sua nomina, le sue funzioni e il suo carattere eran di natura variabile e diversa da quella del rettore. Il rettore, infatti, o petestà, a parte il fatto ch’egli è giurisperito, non può essere eletto senza il concorso dell’abate e diviene, senza incertezze, o genericità, il direttore della vita e l’esecutore della volontà comunale, espressa da due voci: da quella del popolo, nella magistratura del consiglio, e da quella dell’abate, nella persona del nunzio, come vedremo. Il rettore, divenendo l’interprete e l’esecutore della norma legislativa, fissata nel Costituto concordato, fa sparire il console, semplice rappresentante del popolo, senza esser, per questo, come in seguito potrà avvenire, l’assoluto rappresentante del signore: invece, in quanto egli applica e difende il Costituto, serve il popolo e l’abate.
Ecco perché la figura centrale e unitaria della costituzione è quella del rettore. Eletto dall’abate e dal consiglio, come tutti gli altri ufficiali, pare duri in carica sei mesi; pro suo feudo et salario, riceve venti lire.
Il giuramento che il Rettore deve prestare si basa su tre doveri, gerarchicamente disposti: divino, signorile, comunale: Ad honorem Dei, ad honorem abatis et conventus monasterii et ad bonum statum communis.
In pratica, i suoi primi doveri sono: 1° tenere la direzione di tutta la vita comunale: regere et gubernare. 2° difendere energicamente la tranquillità della vita pubblica e privata: defendere et manutenere. 3° amministrare bene la giustizia a chiunque lo domandi, secondo le norme del Costituto: facere rationem.
Egli ha, naturalmente, il diritto d’adoprar la forza ma non può prendersi licenze nell’applicare lo statuto se non in obbedienza a rari casi d’equità; non può, arbitrariamente, protrarre oltre un mese la trattazione delle cause; deve sorvegliare al disobbligo dei debiti di Comune, al mantenimento della pace tra le persone, imponendo l’esecuzione dei lodi o arbitrati, scritti o no, esigendo che le liti componibili siano rimesse in mano di amici alla sua presenza; egli può permettere o proibire a sottoposti, dallo spirito avventuroso, di seguire alcuno e rischiare, in tal modo, il perturbamento sociale.
In altre parole, egli entra in tutte le branche del potere esecutivo e giudiziario e non pare sottoposto a sindacato. Solo le sue sentenze sono sottoposte al controllo regolare e all’approvazione da parte del popolo, nella persona dei consiglieri comunali.
Il monastero non solo controlla, da lontano e in ogni tempo, la vita comunale ma, periodicamente o caso per caso, partecipa alla revisione o elaborazione degli atti, secondo i tradizionali diritti e secondo le norme concordate nel Costituto.
L’abate opera sia in persona propria sia in quella di un monaco detto nunzio. Egli interviene nei casi più tipici o gravi, come signore politico-proprietario: a lui, per esempio, spetta la concessione di aree fabbricabili, la nomina dei tutori, le decisioni d’appello; lui succede ai defunti senza erede, a lui spetta, ma, questa volta, insieme al consiglio, d’esaminare e decidere intorno alla domanda d’un omicida che, bandito dal castello e scontata la pena, richieda di tornare in paese.
Però, normalmente, il Monastero vive, da vicino, la vita comunale nella persona del nunzio. Anzi, quando il Convento, a suo arbitrio, decida d’amministrare, in modo diretto, il Comune, è il nunzio che, pur conservando prerogative e diritti suoi propri, sostituisce in tutto, il rettore stesso e dirige il Comune.
Nei tempi, invece, d’ordinaria amministrazione, egli risiede in permanenza o a Montepinzutulo o nel vicino piccolo monastero di S.Quirico in Piscinule, dove la Badia possiede una sua chiesa con proprietà annessa, pronto ad intervenire, secondo gli accordi; può darsi, ma più raramente, ch’egli si rechi a Montepinzutulo solo di volta in volta quando l’Abate lo mandi, per affari ordinari o straordinari di giurisdizione.
In ogni modo, egli, in linea di principio, vigila e custodisce i diritti e privilegi del Monastero; praticamente, prende parte all’amministrazione comunale, anche in momenti determinanti dell’accordo statutario, non solo per l’utilità del Convento ma anche per il buono stato del Comune. Quando, per esempio, nel sindacare il camerario, si trovi presso di lui qualcosa ch’appartiene al Comune, il rettore deve far restituire la cosa al consiglio e al nunzio: ai rappresentanti del popolo, perché essi hanno responsabilità amministrativa nelle cose pubbliche e diritto alla proprietà di un terzo dei mobili; al nunzio, perché il Monastero è ancora l’assoluto ed esclusivo proprietario della gran massa immobiliare e dei rimanenti due terzi di mobili. Ogni primo del mese, il camerario deve rendere conto della sua contabilità al consiglio e al nunzio, il quale, in tal modo, partecipa all’amministrazione finanziaria come elemento di controllo e di consiglio. Egli elegge, insieme al consiglio, gli statutari e non può mancar mai alle deliberazioni in casi di importanza sociale e politica; egli infine, nei trapassi di carica, regge, provvisoriamente, il Comune.
In tal modo, il nunzio impersona la presenza e la continuità della giurisdizione abaziale, ed è un elemento necessario, utile, integrante nell’amministrazione comunale.
Il popolo è presente nell’amministrazione pubblica con la persona dei consiglieri, raccolti in collegio: durano in carica sei mesi e hanno, per salario, una libbra di pepe.
Si adunano per invito del rettore e trattano e deliberano a maggioranza, sugli argomenti posti all’ordine del giorno della volontà del rettore: i consiglieri portano, nell’amministrazione la sensibilità e l’espressione dei bisogni della massa popolare. Da solo, il consiglio delibera su questioni d’ordinaria amministrazione, entra nel merito delle cause giudiziarie e ratifica la sentenza; pensa e si preoccupa di raccogliere i denari necessari al pagamento dei debiti di Comune.
In collaborazione con il nunzio, esamina i casi di carattere sociale e politico, sceglie e nomina le persone che dovranno concretare in norme la volontà pubblica: gli statutari.
La massa di popolo non partecipa, se non raramente e formalmente, alla vita giuridica comunale; ma la distanza tra lei e il consiglio, organo, in certo senso, fisso, rigido e limitato nel numero, è coperta da un organo sussidiario, agile e libero, fatto di persone, scelto solo in parte dal rettore e chiamate, caso per caso, dalla volontà del consiglio a trattare e deliberare su affari pubblici di speciale carattere e importanza: per esempio, quando il consiglio desideri aver più lume o non possa trattare, per incompetenza, trattandosi d’interessi personali, o voglia estendere e dividere la responsabilità degli atti. In questi casi, il rettore è obbligato a chiamare subito alcuni massari, un certo numero dei quali egli deve tener sempre a disposizione del consiglio. Il loro voto ha il peso di quello dei consiglieri ma la loro opera cessa appena avvenuta la deliberazione sul caso particolare. Chi decide, per esempio, in questioni riguardanti interessi degli ufficiali di Comune, sono i soli massari; quando il camerario compie l’eventuale restituzione di cosa pubblica, egli eseguisce l’atto dinanzi al nunzio e alla duplice rappresentanza del popolo: consiglieri e massari. Ai mezzi e ai modi per l’esazione del denaro, necessario al pagamento dei debiti pubblici, devono pensare e provvedere, legislativamente, il consiglio e i massari. Essi, quindi, o sostituiscono i consiglieri, come nel caso d’incompetenza, o collaborano, dietro invito, in maniera particolare, la generalità della popolazione.
L’amministrazione finanziaria, regolata sulla , è tenuta dal camerario; egli, ogni mese, è sottoposto al controllo e alla fine della carica, al : l’unico degli ufficiali, in questo momento, sottoposto alla revisione e al giudizio del consiglio e del nunzio.
Infine, un ufficio molto importante è quello dei viari, non solamente incaricati di tracciare o mantenere vie pubbliche ma anche di chiarire e regolare le spinosissime questioni di possesso e di confine; a loro spetta questa speciale giurisdizione campestre, e la loro sentenza, valida, è fatta eseguire per mano del rettore. Da loro dipende, in buona parte, la tranquillità familiare e sociale del Comune.
Concludendo, abbastanza chiaro, armonico è il meccanismo e il movimento di questo Comune recente: il rettore dirige tutta la vita, ed eseguisce; il consiglio e i massari controllano e convalidano, elaborano e deliberano; il nunzio vigila, consiglia, garantisce l’efficacia del potere signorile; mentre l’Abate e il consiglio-massari e, per loro accordi, gli statutari e il nunzio, compiono, al tempo opportuno, opera legislativa.
Caratteristiche del Costituto
Qui dopo aver esposto, particolareggiamente, la costituzione perché questa è la parte più sviluppata e meno incompleta del documento, facciamo punto, ma, valendoci anche di particolari osservazioni sul diritto penale e sul diritto privato, possiamo concludere con alcuni rilievi sulla fisionomia del Costituto di Montepinzutulo.
Veduto dal punto di vista giuridico, è lo Statuto, che, rispettando le consuetudini, lavora sui bisogni, sulle attitudini caratteristiche locali e ad esse aggiunge o applica le norme del diritto romano-canonico, aggiornate o modificate dalla più recente legislazione papale. È lo statuto che, anche nella sua confezione (senza preamboli, senz’ordine e distinzioni) risente della <novità> e dell’ e s’impronta del carattere della transizione, sia nella costituzione come nel penale e civile e nella procedura; molto del diritto antico rimane, solido, valido, ma un nuovo diritto, sensibile ai bisogni locali, spunta in luce d’intuizione, d’indizio.
Dal punto di vista politico, lo Statuto nasce da uno spirito di paterno concordato che ammette cessione parziale di diritti sovrani e concessione graduale ma sicura d’importanti diritti civili.
Moralmente, lo Statuto riflette con chiarezza le condizioni spirituali di questa popolazione rurale, rispettosa e tranquilla. Di tranquillità spirituale potrebbero esser prova sia la sensibilità della riverenza religiosa (la pena per l’eventuale bestemmia è una delle più piccole; l’unico caso in cui è resa obbligatoria la denuncia per un reato è quello dell’infrazione al riposo festivo), sia la non necessità di prevedere o punire reati gravi e la relativa mitezza delle pene (nessuna colpa è senza rimedio: anche quella del , la peggiore, può esser revocata).
La famiglia, nelle norme del Costituto, fa ancora un altro passo verso il suo consolidamento quando ottiene che la madre entri nella pienezza della sua responsabilità civile obbligandosi a garantire e soddisfare con la sua dote, i debiti del marito che viva con lei. Il dei beni, fondamento della vitalità familiare, è, in parte, assicurato.
La vita economica si svolge, secondo tradizione, faticosa e povera ma meno aggravata di sorveglianza e d’impero; ancora timorosa di novità personale, preoccupata nella difesa del prodotto familiare, ma leggermente mossa dalla tendenza dell’artigiano verso una lavorazione autonoma e industriosa.
Nessuna paura di pericoli esterni; un po’ di timore, piuttosto, per qualche iniziativa interna di carattere militaresco: 100 soldi di multa, aggravata recentissimamente, cerca di fermare questo pericoloso spirito d’avventura, che deve essere attentamente vigilato dal rettore.
Tutto il Costituto palpita di trepidazione per la tranquillità nell’ordine, di cui si sente particolare bisogno in questo primo tempo della nuova esperienza pubblica e privata: pace nel possesso, contro l’insidia privata; pace nell’assoluta obbedienza ai giudizi pubblici e privati; pace nell’università sociale; pazienza, pace e concordia col Monastero sovrano, sotto la difesa di una forza vicina, nuova, promettente: la forza del proprio Comune. Nuovi diritti dovranno essere conquistati: verso questa mèta tende il Comune partendo dalla base del Costituto 1261. Nel 1311 la meta sarà raggiunta.
Seguiamo le tappe di questa scena, verso la libertà della persona e la piena disponibilità dei beni.
Verso il perfezionamento del Costituto: 15 aprile 1311
Un documento del gennaio 1265 ci dice che lo di versato, per antica consuetudine, nei granai del Monastero da ogni casa di Montepinzutulo, non è compreso nei redditi che il Monastero, con contratto regolare, ha venduto al Comune per 100 libbre di denari pisani piccoli. E il camerario del Comune mentre, accompagnato da quattro consiglieri e cinque massari, promette per tutti l’adempimento di questo obbligo, ripete il riconoscimento che i beni offerti dagli uomini di Montepinzutulo come garanzia della promessa, mobili e immobili, sono da essi tenuti per semplice diritto di possesso. Questo, in linea di puro diritto.
Ma, nel marzo del 1277, mentre l’Abate era presente dinanzi al popolo adunato a parlamento, un certo Toscanello l’aveva oltraggiato e minacciato, e suo figlio, Fiorentino, gli aveva messo anche le mani addosso. Questi, scomunicati e privati dei beni con sentenza pubblicata in piazza, alla presenza di tutti, furono, però, reintegrati nel possesso dei beni che tenevano in feudo per l’Abate, dopo aver rinnovato il giuramento di fedeltà; ma la gravità del fatto, se fu ammonimento per il popolo, lo fu anche per l’Abate perché l’incidente era nato con assoluta probabilità, per questione riguardante il possesso dei beni, di cui, ormai, si richiedeva la perpetua tranquillità, l’assoluto godimento e, possibilmente, la proprietà.
A questo riguardo, è significativo un documento del 17 aprile 1284. Con sentenza, citata, del 18 aprile 1279, due figli di Alemanno notaio, morto recentemente, avevano avuto, da parte dell’Abate, intervenuto come signore e arbitro, il possesso di un podere in contestazione con altra persona, salvi i normali diritti del Monastero.
Ora, nel 1284, non solo essi riescono ad avere in enfiteusi questo podere e tutto quello che il loro padre aveva lasciato, ma ottengono anche di poter affrancare questo podere da ogni servizio od opera da prestarsi all’Abate, dando, in cambio, ora per sempre, un uliveto e un altro pezzo di terreno arborato nella corte di Montelatrone. Dunque, su questi beni, gravati un giorno da tributi e servizi, ceduti, ora, in enfiteusi, non pesa, ormai, altro che una minima somma, due denari senesi, nomine pensionis. Ed è bene notare che, mentre gli altri Statuti permettono il cambio di beni tenuti in feudo ma non l’aumento del famigliare, nemmeno in caso d’eredità, qui, in Montepinzutulo, è lecito, a questi due fratelli, per esempio, ampliare i già vasti possessi paterni, nella corte di Montepinzutulo e in quella di Montelatrone, ottenendo dal Monastero nuove concessioni in possesso e comprando terreni e case, proprietà di private persone.
Mentre, così, va lavorando l’attività privata, anche l’ente comunale tenta o compie sviluppi nuovi.
Negli anni 1288-1290, Castel di Badia e Montelatrone, gli altri due paesi più importanti della giurisdizione abaziale, si erano vigorosamente mossi per ottenere riconoscimenti stabili di diritti politici e civili. Se n’ebbe una ripercussione anche in Montepinzutulo, nel 1293, quando i due comuni di Montelatrone (forse, questo, scontento della unilaterale definizione: giugno 1261) e Montepinzutulo, premuti dal bisogno di lavorare ma decisi a lavorare per la propria popolazione e sul proprio territorio, avevano preteso che l’Abate definisse, una volta per sempre, il confine delle rispettive corti, e l’Abate, rassegnato a non considerar più nell’unità della sua giurisdizione i territori dei due castelli, a quest’opera si era prestato, assistito da massari scelti dalle due parti, per loro volontà e con loro consenso.
Non basta; in questo stesso anno, il Comune di Montepinzutulo fabbrica un forno nuovo e si accinge a preparare un per la residenza del podestà, del vicario e della curia di giustizia. Ma al primo atto l’Abate si oppone perché il nuovo forno comunale, entrando in concorrenza con l’altro forno che dava al Monastero un reddito fisso, avrebbe danneggiato l’interesse del Monastero e sarebbe stato una fonte finanziaria illecita per il Comune. Sotto la minaccia della scomunica, gli ufficiali del Comune e una forte rappresentanza di massari confessano d’aver agito illegalmente, per ignoranza: l’Abate si compiace di questa confessione e la distruzione del forno.
Contro l’acquisto del destinato alla residenza comunale, stipulato con certi eredi, nipoti del notaro Alemanno, l’Abate oppone che il contratto è nullo poiché si tratta di immobile, feudo di privata persona, ma proprietà del Monastero. Tuttavia concede la legittimazione del contratto, approvando il prezzo da pagarsi agli attuali possessori da parte del Comune e ripetendo l’obbligo di pagare al Monastero due denari di pensione all’anno: a condizione che lo stabile serva unicamente come abitazione del podestà e degli altri ufficiali; legalmente eletti; che non si alzi la casa né si modifichi internamente né si venda né si alieni senza il consenso dell’Abate.
Intanto, però, il è sorto, simbolo della costruzione comunale: l’Abate, solo in parte cedendo, ha creduto di interrompere o limitare l’iniziativa pubblica ma tutti sentono che il , come il Comune, sarà presto .
Nel 1304, il podere di S.Quirico in Piscinule, vicino a Montepinzutulo, viene affittato per 24 di grano all’anno. Siccome questo podere serviva d’abitazione normale e per il mantenimento del nunzio o converso del Monastero, il fatto potrebbe significare che questi non abita più, in permanenza, vicino al Comune e che la sua vigilanza o partecipazione alla vita comunale non è più assidua e regolare come una volta.
Il 3 marzo 1311, 95 uomini dell’Università giurano solennemente, dinanzi all’Abate, fedeltà, e riconoscono che tutto, castello, beni e persone, pertinet monasterio iure dominii vel quasi absque medio aliquo.
Il 15 aprile dello stesso anno, 1311, l’Abate concede le franchigie, tanto attese e sospirate, che coronano l’edificio legislativo, incominciato un’ottantina d’anni prima, e che aveva avuto amplissima ma non completa e definitiva espressione nel Costituto del 1261.
Per queste concessioni, domandate in grazia all’Abate-signore e da questi elargite a due uomini, ambasciatori e nunzi del Comune ed uomini di Montepinzutulo e per essi stipulati, tutti gli uomini e le persone abitanti nel castello e suo distretto ottengono:
I. Il diritto d’avere, tenere e possedere, usare e godere tutti e singoli beni, tanto mobili come stabili, che hanno o potranno avere.
II. Il diritto di poter dare e ricevere, come dote, i già detti beni, secondo la loro volontà.
III. Il diritto di poter vendere e alienare e donare e permutare i loro beni stabili, a condizione che questo avvenga tra gli abitanti del castello e distretto, fedeli al monastero.
IV. Il diritto che gli uomini e le persone possano testare pro animabus et corporibus i loro beni e cose: a patto che testamento non si faccia, per nessun motivo, a favore di conte, visconte, comunità o barone, chiesa, luogo o persona che non fosse e rimanesse nella fedeltà del Monastero.
V. Il diritto, per gli uomini e le persone del castello, di andarsene cum amnibus et singulis eorum bonis et rebus mobilibus, dal castello e distretto e portarseli dove essi vogliono.
VI. Il diritto di poter allontanarsi dalla fedeltà del monastero, fuori dal castello e suo distretto.
Con queste concessioni del 15 aprile 1311, gli uomini di Montepinzutulo non hanno, ormai, altri legami che questi: obbedire alla legge concordata tra essi e l’Abate, osservare i doveri della fedeltà, non per sempre ma finché a loro non piaccia cambiar signore, senza alcun permesso o pagamento di tassa.
Il possesso perpetuo dei beni è assicurato, la libera disposizione, in vita e in morte, è garantita.
Così, la libertà personale e il libero e sicuro possesso dei beni, mobili e immobili, procurano tranquillità e benessere alla famiglia, entro i vasti confini di un’attività, personale e sociale, autonoma, legittima e protetta.
Il monastero mantiene la sua sovranità legata ad alcuni rari atti d’amministrazione giudiziaria, al suo diritto formale di proprietà, al suo diritto di fedeltà da parte delle persone, subordinata, però, alla loro volontà di vivere nella giurisdizione abaziale, all’interesse finanziario, ridotto ad una semplice somma di denaro e non imposta ma concordata.
DOCUMENTO
Costitutum Communis Montis Pinzutuli
In nomine domini. Amen. Hoc est Constitutum Montis Pinzutuli factum et correctum a donno Petro monacho monasterii Sancti Salvatoris de Montamiato et Paganuccio Ihoannis, Piero Buonamichi et Baroccio Angelelli constitutariis (a) electis a dicto donno Petro e consilio dicti Communis.
[I] Ego, talis Potestas sive rector sive consul communis castri Montispinzutuli, iuro, ad honorem Dei et beate Virgins Marie et Sancti Salvatoris et beatorum Archangeli et beati Vincenti et ad honorem et utilitatem donni Abatis et conventus monasterii sancti Salvatoris de Monteamiato et ipsius monasterii et ad honorem et bonum statum Communis dicti castri et hominum et personarum dicti castri maiorum, mediocrium et minorum, regere, gubernare, defendere et mnutenere dictum castrum et eius destrictum et homines et personas dicti castri pro posse, et facere rationem omnibus personis coram me petentibus et spetialiter personis et familiaribus predicti monasterii, secundum formam presentis statuti.
[II] Constituimus et ordinamus quod dictus rector teneatur custodiri facere festum sancti Michaelis de mense maij et de mense septembris ef festum Sancti Vincentii a personis dicti castri ab omnibus operibus et si quis contrafecerit in.v. sol. den. Puniatur pro qualibet vice et si quis viderit aliquem vel aliquam laborare , teneatur, quam citius poterit, denuntiare rectori vel eius vicario
[III] Iem, constituimus quod in festo sancti Micchaelis (a) de mense septembris fiat a communi unus cereus de cera nova de quattuor libris ceree qui offeratur altari sancti Micchaelis (a) de dicto castro
[IV] Item, constituimus quod dictus rector teneatur iurari facere sua precepta omnibus habitatoribus dicti castri a XIIII annis supra.
[V] Item, quod camerarius, consiliarii et balitores stent in eorum officio VI mensibus tantum.
[VI] Item, constituimus quod quilibet camerarius habeat pro suo feudo a comuni. XXX.sol.den. Et quilibet balitor habeat a comuni.XX.sol. Et non plus.
[VII] Item, constituimus quod quilibet camerarius sindicetur infra VIII dies post exitum sui officii et dominus teneatur facere restitui et reddi ea que inventa fuerint apud eum de rebus communis nuntio domini Abbatis et consilio et VIII massariis decti castri, ab inde ad VIII dies postquam dictum sindicamentum fuerit pronuntiatum.
[IX] Item., constituimus et ordinamus quod potestas sive rector habeat a comuni pro suo feudo et salario.XX. Libras.
[X] Item, si aliquis vel aliqua destruxerit operam comunis vel occupaverit sive abstulerit aliquam rem comunis in.V. sol. Puniatur et occupata relinquat et destructa reactet.
[XI] Item, constituimus quod si aliquis de dicto castro furtive absulerit aliquam bestiam, in.XL. Sol. Puniatur et emendet dampnum et, nisi solvere poterit dictam oenam et emendare dictum dampnum, stet et teneaturnin captione communis quosque solverit dictam penam et emendaverit dictum dampnum.
[XIII] Item, si aliquis vel aliqua furatus fuerit bladam de campo sive de capanna sive de area in die in.X. sol. Et in nocte in.XX. Sol. Puniatur et dampnum emendet.
[XIV]Item, constituimus quod omnes causas comuni rectore inceptas, teneatur a die constetationis litis ad XXX dies sentetialiter terminare nisi remanserit de voluntate partium.
[XVI] Item, si aliquis extraxerit aliquem vel aliquam de tenuta, solvat nomine pene.V. sol. Et restitua tenutam.
[XVII] Item, constituimus quod nullus de dicto castro ludet ad ludum taxillorum et si quis contrafecerit in. V. sol. Puniatur, et hoc intelligatur in dicto castro vel eius districtu nisi ludetur ad ludum tabularum.
[XVIII] Item, constituimus quod si quis extraxerit cultellum de vagina contra aliquem, irato animo, in.X. sol. Puniatur et si quis percusserit aliquem cum cultello sive lancea sive spada sive spiedo vel maza aut lapide vel cum bastone vel cum aliquibus armis et sanguis inde non exiverit in.XL. Sol. puniatur, et si sanguis inde exiverit in.C. sol. den puniatur nisi predictum fuerit ad suam defensionem.
[XIX] Item, constituimus quod si perpetraverit homicidium, omnia bona sua immobilia sint monasterii Sancti Salvatoris; de mobilibus ver, due partes sint dicti monasterii et tertia pars sit dicti comunis;… banniatur de dicto castro et in ispo castro non revertatur sine licentia donni abbatis e consilii dicti comunis.
[XX] Item, constituimus quod si aliquis mutulaverit aliquod membrum alicuius, puniatur in. X. libras den. et, solvere non poterit, capiatur, si capipoterit, et mutuletur ei simile membrum sue persone et, si capi non poterit, exbanniatur in dicta quantitale pene, de quo banno exire non possit nec reverti in dicto castro, nisi prius solvat dictum bannum, et de hiis excipiantur pueri a XIV annis infra et nisi faceret predicta causa se defendi.
[XXI] Item, si aliquis dixerit alicui, irato animo,periurus in. V. sol. puniatur.
[XXII] Item, si quis dexerit alicui mendacius vel fallit, irato animo, in II. Sol. puniatur. Si fuerit communi rectore vel aliquo oficiali et pro qualibet in.XII. Sol. poniatur.
[XXIII] Item, si quis dixerit alicui boza, in.v. sol. puniatur pro qualibet vice.
[XXIV] Item, quod nullus mittat pecudes vel capras in aliquo castagneto a kalendis aprilis usque ad festum omnium Sanctorum nisi tempore guerre et si quis contrafecerit, e XXX inferius, solvat.I. den. pro qualibet bestia et a XXX supra, in.X. sol. puniatur et emendet dampnum.
[XXV] Item, constituimus quod si quis fecerit insultum, irato animo, ad domum alicuius sive armis in.v. sol. puniatur et si cum armis, in.XX. Sol. puniatur et amittat arma.
[XXVI] Item, si quis furtive abstulerit vel fregerit domum alicuius, de die, in.XX.sol. Puniatur et si de nocte, in XL.sol. Puniatur et emendet dampnum.
[XXVII] Item, si quis intraverit ortum sive vineam vel capannam alterius, causa dandi dampnumvel si abstulerit paleam de paliario alterius sine licentia illius cuius fuerit, de die in.V. sol. puniatur et in nocte, in.X. sol. puniatur et emendet dampnum.
[XXVIII] Item, si quis abstulerit pignus de manibus numtii (a) in. V.sol. Puniatur.
[XXIX] Item, quis trasserit aliquem per capillos, irato animo, in.X.sol. Puniatur et si dederit pugillum vel alapam et sanguis inde non exierit, in.XX. Sol. puniatur et si sanguis exierit, in.XL. Sol. puniatur et de hiis excipiantur minores XIIII annis et patre contra filios et suos familiares.
[XXX] Item, constituimus quod camerarius teneatur de omni lucro quod ad manus suas pervenerit, nomine sui offici, in decimis et pignoribus, per kalendas reddere rationem nuntio domni Abbatis et consilio speciali nisi remaneta de licentia consiliarorum et licentia sit VIII dierum tantum.
[XXXI] Item, quod nullus faciat molestiam uxori alterius vel alicui mulieri et si quis contrafecerit, in.X. libris puniatur et si dictam penam solvere non poterit, amputetur ei manus.
[XXXII] Item, constituimus quod nullus mittat ignem in domo vel capannam sive bladam alterius et si quis contrafecerit in.C. sol. puniatur et emendetdampnum et si solvere non poterit , exbanniatur de dicto casto et ridere non possit nisi solverit camerario penam et emendaverit dampnum.
[XXXIII] Item, quod aliquis non mittat ignem ubi posst dare dampnum aicui et si quis contrafecerit, in.X. Sol. puniatur et emendet dampnum.
[XXXIV] Item, si quis inciderit vel devastaverit vineam alicuius in.C. sol. puniatur et emendet dampnum.
[XXXV] Item, si quis non observaverit preceptum sibi factum, nomine iuramenti, a rectore vel ab aliquo officiali in. V. sol. puniatur.
[XXXVI] Item, quod nullus intret vel exeat de dicto castro nisi per portas; qui contrafecerit, de die.in.V. sol. puniatur et de nocte im.X. sol. puniatur.
[XXXVII] Item, quod quilibet sortitus a suo consorte faciat omnia servitia comunis alii castellani.
[XXXVIII] Item, quod nullus faciat aliquam ricoltam sine licentia rectoris et si quis contrafecerit in. XX. sol. puniatur.
[XXXIX] Item, quod nullus vendat vel emat in castro vel eius destrictu Muntispunzutuli nisi ad rectum starium dicti castri et si quis contrafecerit, in. V. sol. puniatur.
[XL] Item, quod nullus emat aliquam bestiam de preda se sciente et si quis contrafecerit in. XX: sol. puniatur et amittat rem et pretium.
[XLI]itum, si quis officialis dicti Communis , occasione sui officii, receperit aliquod dampnum de rebus suis emendendetur ei de rebus camunis nisi inveniretur ille qui dampnum fecisset ad dictum duorum massariorum qui eligantur a comune.
[XLII] Item, quod balitor habeat de tenuta quam dederit infra castrum pro libra qualibet. II. den.
[XLIII] Item, si quis conduxerit aliquam bestiam ad vecturam vel alio modo et eam amiserit, emendet eam ad dictum duorum massariorum qui vocentur per consilium et qui possent invenire et valeat dicta bestia.
[XLIV] Item, constituimus quod rector teneatur, tempore sui officii, ad voluntatem consilii et XX massariorum colligere.CXX. libras den. et expendi eas facere in debitis comunis ad dictum et voluntatem dicti consilii et dictorum massariorum.
[XLV] Item, quod libellus non porrigatur a. XX. sol. inferius et si aliquis prabaverit per unum testem bone fame suma de.XX. sol. vel usque in. XX. sol. summa vel quod debeat recipere, et rector teneatur facere observari.
[XLVI] Item, quod nuntius comunis teneatur non tollere pannos de lecto pro aliquo debito sive banno nisi pro comuni datio et nisi esset pro maleficio.
[XLVII] Item, si aliquis receperit tenutam a curia de rebus mobilibus, teneat ipsam spatio.XXX. Dierum et postea requirat debitorem ut dictam tenutam recolligat et, nisi recolligeret, creditor possit eam vendere et alienare et si acceperit tenutam de rebus immobilibus, teneat eam spatio.LX. Dierum et postea requirat debitorem et nisi recolligerit, faciat sicut supra dictum est.
Et si aliquis acceperit pignus a suo debitore, creditor non valeat de eo usque ad. VIII. dies postquam receperit pignus.
[XLVIII] Item, quod nullus faciat ortum vel brascarium in foveis vel carbonariis comunis et si quis contrafecerit, in. V.sol. puniatur et oblata relinquet.
[XLIX] Item, quod rector teneatur non recipere aliquam querimomiam in diebus dominicis nisi pro maleficio.
[L] Item, quod nullus deferat ligna in diebus dominicis nec vadat vel mittat ad macinandum cum asinis, nisi esset vidue vel orfani vel ecclesiatrice persone.
[LI] Item, quicunque venerit ad abitandum in dicto castro et intraverit castellanaticus habeat franchigiam.IIII. annorum de omnibus serviciis comunis et donni abbatis de hiis que apportaverit; addito quod si ex predicta franchigia vellet recedere receptum servitiiu debeat restituiere et si platea esset ei concessa a donno abbate, non possit eam vendere quousque dicta franchigia fuerit expleta.
[LII] Item, si aliqua lix data fuerit coram rectori in a manibus amicorum unde lix contesta fuerit, ambe partes solvere teneantur et comuniter solvant salarium.
[LIII] Item, quod si quis contraxerit sive contraxit aliquod debitum stando cum uxore, ipsa uxor dotes suas defendere non valeat ab ipso debito a creditore.
[LIV] Item, quod nullus abluet pannos vel aliquam turpia faciat in fonte novo vel vetere et si quis contrafecerit, solvat pro pena.II.aol. pro qualibet vice.
[LV] Item, quod omnes qui habent aliquam presam de campo trulgli, teneatur eam vel eas tenere clausas ex parte superiori, ita quod nullus possit per eam transire et quod nullus debeat eas vel eam exclaudere et si quis contrafecerit amittat pro pena. V.sol. pro qualibet vice.
[LVI]Item, constituimus quod quando rector faceret aliquam impositam consilio super qua consiliari vellent adotam massariorum, rector teneatur habere VIII massarios ad minus et omnia que tractata et ordinata fuerint per dictos massorios et consilium vel a maiori parte, rata sint et firma.
[LVII] Item, quod cerdones, tessitores et tessitrices et sartores debeant securare artem.
[LVIII] Item, quod habitatores huius castri habentes massaritias divisas, teneatntur, facere guaitam, scaraguaitam et custodiam portarum et cercas et custodiam extra castrum et de hiis excipiantur illi qui habent franchigiam et predicta facere teneantur sicut imposita et precepta fuerint et si quis contrafecerit, amittat pro pena. V. sol. pro qualibet vice.
[LIX] Item,., quod nullus de dicto castro pergat cum aliquo in aliquo guarnimento vel cavalcheria sine licentia rectoris et si quis contrafecerit in.XX. Puniatur.
[LX] Item, si aliquis vel aliqua solare voluerit subtellares suis de suis solis, ille ad quem portaverit teneatur solare, et qui contrafecerit in V. sol puniatur.
[LXI] Item, costituimus quod notarius comunis teneatur scribere omnia instrumenta et in personis spetialiter constitutum et libram comunis sine aliquo pretio.
[LXII] Item, constituimus quod rector teneatur adrictari starios et mizzinos de mense ianuarii ad rectum starium dicti castri.
[LXIII] Item, quod quicumque habet holibanum teneat pilam cum aqua et non debeat ipsum prestare in die sabati sine certo impedimento et hoc sit de licentia rectoris et si quis contrafecerit in .V. sol. puniatur.
[LXIV] Item, quicumque possederit res immobiles pacifice et quite spatio XX annorum, rector teneatur non intendere inde querimoniam, exceptis pignoribus et rebus pupillorum et rebus ecclesie.
[LXV] Item,quod nullus debeat vendere carnes morticinas in plateis et qui contrafecerit in .V. puniatur pro qualibet vice.
[LXVI] Item, quod omnia lauda et arbitria lata et ferenda cum scriptura vel sine scriptura, rector teneatur fecere observari et si quis contrafecerit in .LX.sol. Puniatur.
[LXVII] Item, quicumque habet presam iuxta viam comunis a querce farnia et a vinea Sinibaldi et ab orto Barocii supra, teneatur eam spetrare tantum quantum propria presa tenet, usque ad kalendas martii et qui contrafecerit in .V.sol. puniatur.
[LXVIII] Item, quod nullus prestare debeat impedimentum volentibus ire ad aliquem fontem cum bestiis vel sine bestiis et si quis contrafecrit in .V.sol. puniatur.
[LXIX] Item, si qua bestia inventa fuerit in carbonaia comunis vel in orto alterius, dominus bestie amittat pro pena. III. Den.pro qualibet bestia et pro qualibet vice.
[LXX] Item, si quis pergeret cum aliqua bestia per bladam alterius, amittat pro pena.XII. sol et emendet dampnum.
[LXXI] Item, quicumque masculus tenet massaritias in dicto castro, debeat seminare ad minus. IIII. starios blade et si quis contrafecerit in.V.sol.puniatur.
[LXXII] Item, constituimus quod omnes condempnationes factas et faciendas a rectore et a consilio rata teneatur ipsas colligi facere et eas in totum nec in parte minuere nec revocare neque dimettere.
[LXXIII] Item, quod omnes vie misse in dicto castro vel eius destrictu, teneatur sicut misse et ordinate sunt vel fuerint et quod nullus faciat in eis aliquod laborerium vel impedimentum et si quis contrafecerit in .X. sol puniatur.
[LXXIV] Item constituimus quod nullus vel nulla ponere vel proicere debeat spazuglium vel letamen in viis publicis et plateis dicti castri a foveis intro, nec in foveis et si quis contrafecerit amittat pro pena. XII. den.pro qualibet vice.
[LXXV] Item, si quis voluerit suas pecudes in dicto castro retinere vel capras, ipsas cum suis gratis retineat clausas ita quod steccariis comunis non det aiquod impedimentum et si quis contrafecerit in. V. sol puniatur et dissipata reactet suis expensis.
[LXXVI] Item, constituimus et ordinamus quod teneatur fieri facere a comuni octo passos muri castri ex latere domus Ubertini de Vellana et hoc fieri facere teneatur ad kalendas iuli.
[LXXVII] Item, constituimus quod nullus det dampnum neque incidat aliquem castagnum neque in castagneis alterius, nec incidat aliquam arborem domesticam alterius contra voluntatem illius cuius fuerit, et si quis contrafecerit in. V. sol puniatur et dampnum emendet.
[LXXVIII] Item, constituimus et ordinamus quod omnes illi quibus data sunt casalina vel qui habent casalina vel casalinum in dicto castro, teneatur ibi facere domum hinc ad festum omnium Sanctorum in totum vel in partem, in qua possint morari competenti cum famiglia et nisi fecerit sive fecerit hinc ad dictum terminum, ex tunc donnus abbas possit sibi reducere dicta casalina sive casalinum et apud se retinere et alicui cuicumque sibi placuerit dare et concedere.
[LXXIX] Item, quod rector teneatur eligi facere duos massaritios de mense iennuarii qui teneantur revidere vias publicas intus et extra castrum predictum et ipsas teneantur reactari facere melius quod eis vedebitur per totum dictum mensem iennarii vel februarii et predicti massarii teneantur diffinire omnes lites que apparuerint inter aliquos de dicto castro de viis, greppis et terminis terrarum in terminatione terrarum et vinearum et ortorum et quidquid per dictos massarios factum, terminatum et deffinitum fuerit rector teneatur firmum tenere et facere.
[LXXX] Item, constituimus quod ortum qui acceptus fuit Venture Maremmane et a comune non sit ibi factum aliquod edifitium et qui contrafecerit et manet pro comuni.
[LXXXI] Item, constituimus et ordinamus quod rector teneatur emi facere unam tabolam vel imaginem beate Virginis Marie ad honorem eiusdem virginis, de tribus libris den. pretio ad minus, de quo comune solvat duas partes et clericus sive rector ecclesie castri predicti solvat tertiam partem.
STATUTO DI MONTEPINZUTOLO 1261
Traduzione tratta dal volume “Un Comune medievale e le sue scritture “
da Montepinzutolo a Monticello Amiata
di Odile Redon e Neda Mechini
Tre statutari e un monaco dell’abbazia di San Salvatore dettano le norme della vita civile nel castello e nel distretto di Montepinzutolo, regolando in un ordine incerto gli uffici pubblici, l’esercizio della giustizia e le scale delle pene, il culto pubblico, la protezione dei luoghi e dei beni pubblici e privati, controllando alcuni aspetti della vita economica.
Lo statuto è stato edito da I. Imberciadori in ’’Bullettino Senese di Storia Patria’’, 1937 (ora abbreviato BSSP).
Nel nome del Signore, amen. Lo statuto del comune di Montepinzutolo è stato fatto e corretto da don Pietro, monaco del monastero di San Salvatore del Monte Amiata, e da Paganuccio di Giovanni, Pero di Buonamico e Baroccio di Angelello, scelti per questo incarico dallo stesso don Pietro e dal consiglio del comune.
1. Io, podestà o rettore o console del comune del castello di Montepinzutolo, in onore di dio e della Beata Vergine Maria e di San Salvatore e dei beati Michele Arcangelo e Vincenzo in onore e profitto del signor abate e del convento del monastero di San Salvatore del Monte Amiata e del monastero stesso, per l’onore e la stabilità del comune, del castello e dei suoi abitanti, maggiori, mediocri e minori, giuro di reggere, governare, difendere, e mantenere questo castello con il suo distretto e i suoi abitanti secondo le mie possibilità, e di fare giustizia a tutte le persone che me lo chiederanno, particolarmente alle persone e ai familiari del monastero, secondo il presente statuto.
2. Stabiliamo che il rettore debba far rispettare le feste di San Michele di maggio e di settembre e la festa di San Vincenzo, vietando il lavoro alle persone del castello.
La contravvenzione sarà di 5 soldi ogni volta. Se qualcuno avrà visto un uomo o una donna lavorare, dovrà al più presto denunciarlo al rettore o al suo vicario.
3. Per la festa di San Michele nel mese di settembre il comune offrirà un cero di cera vergine di quattro libbre che sarà presentato all’altare di San Michele del castello.
4. Il rettore chiederà a tutti gli abitanti del castello che abbiano superato i quattordici anni di impegnarsi con il giuramento a rispettare i suoi ordini.
5. Il camerario, i consiglieri e i balitori terranno il loro ufficio soltanto per sei mesi.
6. Dal comune come stipendio ogni camerario riceverà 30 soldi e ogni balitore non più di 20 soldi.
7. Ogni consigliere riceverà dal comune come stipendio una libbra di pepe.
8. Ogni camerario sarà sottoposto a sindacato entro otto giorni dal termine della sua carica; il signore dovrà far restituire le cose del comune, rimaste in possesso del detto camerario, al nunzio dell’abate, al consiglio e ad otto massari del castello entro otto giorno dell’esito del sindacato.
9. Il podestà o rettore riceverà dal comune uno stipendio di 20 lire.
10. Se un uomo o una donna danneggerà un edificio comunale, occuperà un bene comunale o se ne impadronirà, dovrà pagare una multa di 5 soldi e restituire il bene occupato o riparare ciò che ha danneggiato.
11. Se qualcuno del castello ruberà una bestia pagherà 40 soldi e risarcirà il danno, se non potrà corrispondere l’ammenda né rimborsare il danno, sarà tenuto nel carcere del comune fino a quando avrà pagato la multa e rimediato al danno.
12. Se qualcuno ruberà un’arnia con il miele sarà punito nello stesso modo e risarcirà il danno come per la bestia.
13. Se di giorno un uomo o una donna ruberà biada da un campo, da una capanna o da un’aia dovrà pagare 10 soldi; se di notte dovrà pagare 20 soldi e risarcire il danno .
14. Entro trenta giorni dalla querela, se le parti non avranno raggiunto un accordo, il rettore dovrà concludere con una sentenza tutte le cause presentate al comune.
15. Se qualcuno maledirà Dio o Santa Maria o qualunque altro Santo dovrà pagare 5 soldi ogni volta.
16. Se qualcuno, con la forza, toglierà un pegno ad un uomo od ad una donna pagherà 5 soldi e restituirà il pegno.
17. Nessun abitante del castello potrà giocare ai dadi; la contravvenzione sarà di 5 soldi. Questa disposizione sarà valida nel castello e nel suo distretto, ad eccezione del gioco degli scacchi.
18. Se qualcuno con rabbia sfodererà il coltello contro un altro, la multa sarà di 10 soldi, e se qualcuno colpirà un altro con coltello o lancia o spada o asta di ferro appuntita o mazza o sasso o bastone o con qualunque altra arma, senza spargimento di sangue pagherà 40 soldi ; se dalle ferite uscisse sangue pagherà 100 soldi, a meno che non abbia agito per legittima difesa.
19. Se qualcuno commetterà un omicidio, tutti i suoi beni immobili saranno confiscati a favore del monastero di San Salvatore; i beni mobili saranno divisi: due terzi al monastero e un terzo al comune. Il colpevole sarà bandito dal castello e non vi potrà tornare senza il permesso del signor abate e del consiglio del comune.
20. Se qualcuno mutilerà una persona in qualche arto, la multa sarà di 10 lire; se non potesse pagare sarà arrestato, se possibile, e gli sarà inferta la stessa mutilazione. Se non si potesse catturare, sarà comunque condannato alla stessa pena e non potrà eludere la condanna né tornare nel castello se prima non avrà pagato la multa. Questo non vale per i ragazzi che non abbiano ancora compiuto quattordici anni né in caso di legittima difesa.
21. Se qualcuno con violenza dirà ad un altro spergiuro, la multa sarà di 5 soldi.
22. Se qualcuno offenderà un altro chiamandolo bugiardo o ipocrita la multa sarà di 2 soldi. Se l’offeso fosse il rettore o un altro ufficiale, la multa sarà di 12 soldi ogni volta.
23. Se qualcuno dirà ad un altro sbruffone la multa sarà di 5 soldi ogni volta.
24. Nessuno potrà mandare le pecore né le capre nei castagneti dal primo aprile alla festa di Ognissanti, tranne in tempo di guerra; la contravvenzione per mano di trenta bestie sarà di 1 denaro a capo, e sopra trenta bestie sarà di 10 soldi e il risarcimento del danno.
25. Se qualcuno si scaglierà contro la casa di un altro senza armi, la multa sarà di 5 soldi; se agirà armato pagherà 20 e subirà il sequestro delle armi.
26. Se qualcuno ruberà nella casa di un altro o la danneggerà di giorno, la multa sarà di 20 soldi, di notte 40 soldi e il risarcimento del danno.
27. Se qualcuno entrerà nell’orto o nella vigna o nella capanna di un altro per danneggiarli, o se prenderà la paglia dal pagliaio di un altro senza il permesso del proprietario, la multa sarà di 5 soldi se il fatto sarà avvenuto di giorno, di 10 soldi se di notte, e il risarcimento del danno.
28. Se qualcuno sottrarrà un pegno dalle mani del nunzio della curia la multa sarà di 5 soldi.
29. Se qualcuno prenderà con violenza un altro per i capelli, la multa sarà di 10 soldi; se gli darà un pugno o uno schiaffo senza provocare ferite; pagherà 20 soldi, con ferita pagherà 40 soldi. Questo non vale per i ragazzi che non abbiano ancora compiuto quattordici anni né per il padre contro i figli e quelli della famiglia.
30. Il camerario dovrà render conto di tutti i soldi che gli perverranno per ufficio, tra decimi e pegni, al nunzio del signor abate e al consiglio speciale; lo farà il primo giorno di ogni mese, tranne licenza dei consiglieri: tale licenza non potrà superare otto giorni.
31. Nessuno molesterà la moglie di un altro o qualunque altra donna: la multa sarà di 10 lire; se non potesse pagare, gli verrà amputata la mano.
32. Nessuno darà fuoco alla casa o alla capanna o alla biada di un altro: la multa sarà di 100 soldi più il risarcimento del danno. Se non potesse pagare sarà bandito dal castello e non vi potrà ritornare senza aver pagato la multa al camerario e senza aver risarcito il danno.
33. Nessuno accenderà un fuoco nel luogo in cui possa danneggiare un altro: la multa sarà di 10 soldi per il risarcimento del danno.
34. Se qualcuno taglierà o devasterà la vigna di un altro, la multa sarà di 100 soldi più il risarcimento del danno.
35. Se qualcuno non osserverà le regole accettate con il giuramento, sarà punito dal rettore o da un altro ufficiale con una multa di 5 soldi.
36. Nessuno entrerà o uscirà dal castello se non attraverso le porte; la multa sarà di 5 soldi di giorno e di 10 soldi la notte.
37. Chi uscirà dall’indivisione dovrà far fronte a tutti gli obblighi comununali, come gli altri abitanti del castello.
38. Nessuno organizzerà riunioni senza licenza del rettore; la multa sarà di 20 soldi.
39. Nessuno potrà comprare o vendere nel castello e nel distretto di Montepinzutolo senza rispettare lo staio del castello; la multa sarà di 5 soldi.
40. Nessuno potrà consapevolmente comprare un animale da preda; la multa sarà di 20 soldi e la perdita del bene e del prezzo.
41. Se un ufficiale del comune, durante il suo incarico, avrà ricevuto un danno nelle proprie sostanze, sarà risarcito con i beni del comune, a meno che non venga trovato chi abbia commesso il danno. Questo sarà valutato da due massari eletti dal comune.
42. Il balitore riceverà 2 denari per ogni lira su un pegno che avrà concesso all’interno del castello, se il pegno sarà concesso fuori dal castello riceverà 4 denari per ogni lira.
43. Se qualcuno perderà una bestia che avrà presa in prestito per trasporto o per altro motivo, dovrà risarcire la perdita secondo la valutazione di due massari, eletti dal consiglio per stabilire quanto valesse la bestia.
44. durante il periodo del suo ufficio, il rettore sarà tenuto, secondo la volontà del consiglio e di venti massari, a raccogliere una somma di 120 lire di denari per il rimborso dei debiti del comune, secondo quanto stabiliranno il consiglio e i massari.
45. Per una rivendicazione inferiore a 20 soldi, basterà la prova di un testimone di buona fama a favore del creditore perché il rettore imponga il pagamento.
46. Il nunzio del comune non potrà sequestrare le lenzuola per debito o condanna, tranne che per il dazio del comune e per crimine.
47. Se qualcuno riceverà dei beni mobili in pegno dalla curia li dovrà tenere per trenta giorni, dopo di che chiederà al debitore di riscattare questo pegno e, se il debitore non lo farà, il creditore potrà venderlo e alienarlo. Se si trattasse di beni immobili, li dovrà tenere per sessanta giorni, dopo di che chiederà al debitore di riscattare il pegno; se non lo farà, si procederà come è detto sopra. E quando il creditore avrà accettato il pegno dal suo debitore, non potrà pretendere il riscatto prima di otto giorni.
48. Nessuno farà un orto o un recinto nel fosso o nelle carbonaie del comune; la multa sarà di 5 soldi più l’abbandono del frutto.
49. Il rettore non accoglierà denunce nel giorno di domenica, ad eccezione per quella di delitto.
50. Nessuno trasporterà legna la domenica né andrà o manderà a macinare con l’asino, fatta eccezione per vedove, orfani ed ecclesiastici.
51.A chiunque verrà ad abitare qui e giurerà di rispettare gli usi del castello, verrà concessa la franchigia per quattro anni su tutti i servizi del comune e dell’abate e per tutto quello che introdurrà. Se vorrà rinunciare a questa franchigia dovrà restituire il servizio ricevuto, e se l’abate gli avrà concesso un terreno non lo potrà vendere fino a quando non sarà trascorso il tempo della franchigia.
52. Se una lite sarà affidata, in presenza del rettore, ad amici nelle cui mani dovrà essere discussa, le due parti dovranno pagare insieme le spese.
53. Se qualcuno avesse contratto un debito essendo ammogliato, la moglie non potrà sottrarre la sua dote dal debito.
54. Nessuno userà la fonte nuova o quella vecchia per lavare i panni né per altri servizi indecorosi; la multa sarà di 2 soldi ogni volta.
55. Tutti quelli che hanno una terra nel campo Troglio la debbono tenere chiusa dalla parte superiore, in modo che nessuno possa attraversarla; e nessuno dovrà lasciarla incustodita, la multa sarà di 5 soldi a volta.
56. Quando il rettore farà al consiglio una proposta, sulla quale i consiglieri chiedono l’assistenza di massari, il rettore dovrà chiamare almeno otto massari, e quello che sarà discusso e deciso a maggioranza dai massari e dal consiglio sarà da lui approvato e confermato.
57. Gli artigiani, i tessitori e le tessitrici, i sarti dovranno aderire all’arte.
58. Ogni abitante del castello che abbia dei beni per conto proprio, deve fare la guarda e la sorveglianza delle porte, la polizia e la sorveglianza fuori del castello, tranne coloro che godono della franchigia. La guardia si deve fare quando è chiesta e imposta, sotto pena di 5 soldi per ogni infrazione.
59. Nessun abitante del castello potrà arruolarsi o fare una cavalcata senza il permesso del rettore; la multa sarà di 20 soldi.
60. Se qualcuno vuol far risuolare i sandali con le proprie suole, quello a cui li porta lo deve fare, sotto pena di 5 soldi.
61. Il notaio del comune dovrà scrivere gli atti riguardanti cose e persone, in modo particolare lo statuto e la lira del comune, senza alcun compenso.
62. Nel mese di gennaio il rettore dovrà adeguare lo staio e il mezzino allo staio del castello.
63. Chiunque abbia dell’incenso terrà un’acquasantiera e non dovrà darla in prestito il sabato, salvo eccezioni con licenza del rettore; la multa sarà di 5 soldi.
64. Il rettore non accoglierà contestazioni contro chi da venti anni possieda pacificamente beni immobili, ad eccezione dei pegni e dei beni sia dei pupilli che della chiesa.
65. Nessuno dovrà vendere in piazza carni morte; la multa sarà di 5 soldi.
66. Il rettore dovrà far osservare tutti gli arbitrati passati e futuri, scritti e non; la multa sarà di 60 soldi.
67. Chiunque abbia un terreno lungo la via comunale, dalla querce farnia e dalla vigna di Sinibaldo e, sopra, dall’orto di Baroccio, dovrà spietrarlo per quanto si estende il proprio campo, fino al primo di marzo; la multa sarà di 5 soldi.
68. Nessuno dovrà ostacolare l’accesso ad alcuna fonte, sia con le bestie che senza; la multa sarà di 5 soldi.
69. Se una bestia sarà trovata nella carbonaia del comune o nell’orto di qualcuno; ogni volta il padrone della bestia pagherà 4 denari per ogni capo.
70. Se qualcuno si spingerà con una bestia attraverso le biade altrui pagherà 12 soldi e risarcirà il danno.
71. Se un uomo ha delle terre nel castello dovrà seminare almeno 4 staia di biada; la multa sarà di 5 soldi.
72. Tutte le condanne pronunciate e da pronunciare saranno confermate dal rettore e dal consiglio; le faranno raccogliere ed esse non potranno essere diminuite, né in tutto né in parte, né essere revocate né abbandonate.
73. Tutte le strade tracciate nel castello e nel suo distretto dovranno essere ben tenute e nessuno apporterà in esse modifiche né ostacoli; la multa sarà di 10 soldi.
74. Nessuno dovrà abbandonare la spazzatura o il letame nelle vie pubbliche e nelle piazze del castello, dai fossi verso l’interno né nei fossi,; la multa sarà di 12 denari ogni volta.
75. Se qualcuno vorrà custodire nel castello le suo pecore o le capre, dovrà tenerle chiuse a sue spese, in modo da non ostacolare i recinti comunali; la multa sarà di 5 soldi e il risarcimento dei danni a proprie spese.
76. Il rettore dovrà far costruire dal comune otto passi di mura castellane dalla parte della casa di Ubertino da Vellana, entro le calende di luglio.
77. Nessuno danneggerà o taglierà alcun castagno, né taglierà alcun albero coltivato contro la volontà del proprietario; la multa sarà di 5 soldi e il risarcimento del danno.
78. Tutti coloro ai quali sono stati concessi casalini o che possiedono uno o più casalini nel castello, saranno tenuti, oltre la festa di Ognissanti, a costruirvi una casa, in tutto o in parte, nella quale possono convenientemente risiedere con la famiglia. Se non lo avranno fatto entro il termine stabilito, il signor abate potrà revocare i casalini, trattenerli e concederli a chiunque altro vorrà.
79. Il rettore farà eleggere due massari che saranno in carica dal mese di gennaio, i quali dovranno controllare le vie pubbliche dentro e fuori il castello e farle sistemare come meglio sembrerà loro, per tutto il mese di gennaio o febbraio. Gli stessi massari dovranno definire ogni causa che si verificasse tra gli abitanti del castello, circa le vie, i greppi e i limiti, nel corso della confinazione di terre, di vigne e orti. Il rettore dovrà confermare e far rispettare tutto ciò che sarà stato stabilito e determinato dai massari.
80. Il comune non costruirà alcun edificio nell’orto ricevuto da Ventura di Maremmana ma esso rimarrà per l’uso e l’utilità del comune.
81. Il rettore dovrà far acquistare una tavola o immagine della Beata Vergine Maria ad onore della Vergine, del valore di almeno 3 lire di denaro. Di questo prezzo, il comune pagherà due parti e il chierico o rettore della chiesa del castello pagherà la terza parte.